Decreto rilancio: nuovi stimoli fiscali per gli investitori in startup e PMI innovative
- Premessa
Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto nel nostro ordinamento rilevanti incentivi fiscali, che garantiranno un significativo rafforzamento dell’ecosistema delle startup e delle PMI innovative.
Di seguito verrà descritto, in sintesi, il quadro complessivo delle agevolazioni attualmente previste per gli investitori che intendono immettere capitali di rischio in tali categorie di imprese.
- Definizione di startup e PMI innovative
Innanzitutto, occorre specificare che rientrano nella categoria delle startup innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, al ricorrere di determinati requisiti, tra cui la costituzione da non più di sessanta mesi, la generazione di un fatturato non superiore a 5 milioni di euro e la localizzazione della sede in Italia o in altro Stato membro dell’U.E. o dello Spazio economico europeo. In caso di residenza estera della startup, è espressamente richiesta la presenza sul territorio italiano di una sede produttiva o di una filiale.
Ancora, la startup innovativa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e deve, alternativamente, possedere uno dei seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221):
- spese in R&S uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- impiego come dipendenti o collaboratori, in percentuali prefissate, di personale che abbia almeno in corso un dottorato di ricerca, ovvero che abbia già conseguito una laurea magistrale;
- titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero, in alternativa, titolarità di diritti relativi a un programma software.
Sono, invece, ricomprese nella categoria delle PMI innovative le piccole e medie imprese (secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE) costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, con titoli non quotati, che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell’oggetto sociale.
Anche nei loro confronti, è richiesta l’ubicazione della residenza fiscale in Italia o in altro Stato membro dell’U.E. o dello S.E.E.; parimenti, in caso di residenza estera, è richiesta la presenza in Italia di una sede produttiva o di una filiale.
Analogamente a quanto previsto per le startup innovative, anche per tale tipologia di PMI è richiesto il possesso congiunto di almeno due dei seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4:
- spese in R&S uguali o superiori al 3 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
- impiego come dipendenti o collaboratori, in percentuali prefissate, di personale che abbia almeno in corso un dottorato di ricerca, ovvero che abbia già conseguito una laurea magistrale;
- titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero, in alternativa, titolarità di diritti relativi ad un programma software.
- Le agevolazioni fiscali già previste in favore degli investitori in startup e PMI innovative
Dopo il fallito tentativo di incrementare la percentuale dei benefici previsti per il 2019 dall’art. 29 del D.L. n. 179/2012, ad opera dell’art. 1, comma 218 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in quanto la misura non ha mai passato il vaglio della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del T.F.U.E., all’interno dell’art. 38, comma 7, del D.L. n. 34/2020 è stata prevista una misura certamente in grado di generare, sulla carta, un impatto positivo ed estremamente diffuso nell’ecosistema delle startup e delle PMI innovative.
Orbene, innanzitutto occorre specificare che la nuova misura non intacca il citato art. 29 del D.L. n. 179/2012 che continua a prevedere:
- per i soggetti IRPEF, una detrazione pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito “OICR”) che investono prevalentemente in startup innovative; l’investimento non può eccedere, annualmente, il milione di euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni (c.d. holding period);
- per i soggetti IRES, la deduzione di un importo pari al 30 per cento dell’investimento diretto o tramite OICR che investono prevalentemente in startup innovative, per un investimento di ammontare annuo non superiore a 1.800.000 euro, da detenere per almeno tre anni.
Gli stessi benefici sono concessi agli investitori in startup a vocazione sociale (anche definite “SIAVS”) e a quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Per quanto riguarda le PMI innovative, le descritte agevolazioni sono state riconosciute legittime in data 17 dicembre 2018 a seguito dell’adozione, da parte della Commissione europea, della Raccomandazione “C (2018) 8389 final”.
Allo stato, le modalità di attuazione degli incentivi fiscali connessi all’investimento in startup innovative, già definite nel Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, sono state estese alle PMI innovative dal Decreto Ministeriale 7 maggio 2019.
Inoltre, occorre tener presente che l’ammontare dell’incentivo, in tutto o in parte, eccedente nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in:
- detrazione dall’IRPEF nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto 7 maggio 2019;
- deduzione ai fini IRES, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, come espressamente previsto dal successivo comma 4.
All’art. 5, il citato Decreto Ministeriale del 2019 individua le condizioni per beneficiare di tali agevolazioni fiscali, che spettano agli investitori a condizione che ricevano e conservino una certificazione della startup o PMI innovativa ammissibile, che attesti di non avere superato il limite di conferimenti agevolati, attualmente pari a 15 milioni di euro, unitamente a una copia del piano di investimento della startup o PMI innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività svolta, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
- Le nuove misure introdotte dal Decreto Legge rilancio: il rafforzamento degli incentivi fiscali per gli investitori in startup e PMI innovative
Il D.L. rilancio ha ora previsto, all’art. 38, che a partire dal 2020, in alternativa ai succitati benefici già disciplinati dall’art. 29 del D.L. n. 179/2012, ai soli soggetti IRPEF vengano concessi mirati incentivi in regime «de minimis», connessi all’investimento in startup e PMI innovative, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investono prevalentemente in tali categorie di imprese.
Per quanto riguarda le startup innovative, al comma 2 del nuovo art. 29-bis del D.L. n. 179/2012, è stato specificato che la succitata detrazione IRPEF viene concessa ai suoi investitori ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013.
Proprio per rispettare la legislazione unionale sopra richiamata, è previsto un tetto massimo per gli investimenti agevolati descritti nel presente paragrafo, ammontante a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta, oltre al vincolo al mantenimento dello stesso per un periodo minimo di tre anni.
Come accennato, analoghe disposizioni agevolative sono state previste per gli investitori in PMI innovative, mediante inserimento, all’interno dell’art. 4 del citato D.L. n. 3/2015, del nuovo comma 9-ter.
Per le disposizioni di attuazione di tali misure agevolative, il Governo ha rinviato all’emanazione di apposito decreto del MISE, di concerto con il MEF, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
In tale ambito, dovranno essere definiti, ad esempio, il periodo di durata di tale agevolazione, nonché gli oneri documentali previsti in capo agli investitori che beneficeranno dell’agevolazione.
Il riferimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti in regime de minimis esclude la necessità che, ai fini dell’efficacia delle misure, venga preliminarmente eseguita la notifica di cui al richiamato art. 108, paragrafo 3, del T.F.U.E., nei confronti della Commissione europea, ragion per cui, ferma restando la necessità di attendere le citate misure attuative, tali disposizioni diventeranno immediatamente esecutive e saranno, senz’altro, in grado di assicurare con tempestività, a startup e PMI innovative, gli apporti di capitali loro necessari per attuare i piani d’investimento programmati, che potrebbero aver subito uno stop a seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria.
Resta da capire se dovrà essere fissato, anche in sede di conversione del Decreto, un tetto massimo per tale agevolazione, al fine di rispettare la richiamata legislazione europea, tenendo conto, ad esempio, che l’art. 3 del succitato Regolamento unionale prevede che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non possa superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
- Conclusioni
Ad ogni modo, il robusto potenziamento dei benefici fiscali per i soggetti IRPEF, investitori in startup e PMI innovative, è stato accolto con grande favore dagli addetti ai lavori, testimoniando come, in questo specifico contesto, la legislazione italiana sembri essere al passo con le migliori prassi registrate in ambito europeo.
Nella relazione illustrativa al Decreto rilancio sono espressamente richiamati altri programmi avviati all’interno dell’Unione europea per favorire lo sviluppo di startup innovative, come il:
- Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS), già da anni vigente nel Regno Unito;
- programma Tax Shelter for start-ups, in vigore in Belgio (per un approfondimento, European Commission, Effectiveness of tax incentives for venture capital and business angels to foster the investment of SMEs and start-ups, Final Report TAXUD/2015/DE/330, FWC No. TAXUD/2015/CC/131, giugno 2017, pag. 197).
In conclusione, le nuove misure previste dal Decreto rilancio mirano ad incentivare la raccolta di capitale per le startup e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti, al fine di rafforzarne i requisiti patrimoniali e favorirne la crescita futura.
Tali novità contribuiranno, certamente, a rendere il nostro Paese più attrattivo, all’interno del panorama europeo, anche per business angel e venture capitalist che intendono rivolgersi a questa categoria di imprese ad elevato potenziale di crescita.