La diffamazione a mezzo social network

Il reato di diffamazione prevede quale condotta penalmente rilevante l’offesa all’altrui reputazione comunicata a più persone.

L’elemento oggettivo del reato implica tre requisiti: il primo consiste nell’assenza dell’offeso, il secondo è costituito dall’offesa all’altrui reputazione, il terzo concerne la modalità di comunicazione, nel senso che l’offesa deve essere comunicata a più persone.

Il comma terzo dell’art. 595 c.p. contempla un’ipotesi aggravata qualora l’offesa venga recata col mezzo della stampa “o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Sul punto, è profilo di interesse attuale, in conseguenza della crescente diffusione ed utilizzo dei social network, il rilievo del contenuto diffamatorio veicolato mediante l’utilizzo di internet. La sussistenza del requisito della comunicazione a più persone si presume nel momento stesso in cui il messaggio offensivo viene inserito su un sito Internet che, per sua natura, è destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di persone in breve tempo. Da ciò ne deriva che il principio per cui la diffusione di una notizia immessa nei mezzi di comunicazione di massa si presume fino a prova contraria, non viene meno in relazione alle comunicazioni via Web.

L’indirizzo nomofilattico ha pacificamente individuato il social network quale luogo aperto al pubblico: «una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un’evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare» (Cass. Penale, Sez. I, 12 settembre 2014, n. 37596). Sicché deve ritenersi pacifico che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di un social network (es. di una bacheca Facebook) integri un’ipotesi di diffamazione aggravata, sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente non apprezzabile, di persone (Cass. Pen. Sez.V. sent. n. 2249 del 6 luglio 2020).

Riguardo l’individuazione del soggetto attivo del reato, la Corte di legittimità è di recente ritornata ad esprimersi con la sentenza n. 24212 del 21 giugno 2021 (ud. 21.1.2021), confermando il precedente orientamento maggioritario. È stata ritenuta possibile l’individuazione del soggetto penalmente responsabile anche su base indiziaria: in assenza di accertamenti in merito alla provenienza del post di contenuto diffamatorio dall’indirizzo IP dell’imputato, ovvero di riscontri sui file di log (tempi e orari della connessione), l’autore del delitto può essere individuato a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l’argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, nonché la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell’imputato con utilizzo del suo nickname, unitamente alla mancata denuncia, da parte di quest’ultimo, dell’eventuale uso illecito e non autorizzato da parte di terzi della sua identità digitale. Ciò in quanto risponde a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere un post da un profilo Facebook proveniente dal profilo di un utente che ometta di denunciarne l’uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi.

Nel solco di tale orientamento, la Corte, con la sopra citata sentenza, ha ribadito come ai fini dell’ascrivibilità soggettiva della condotta delittuosa, più che essere ritenuta imprescindibile la mera identificazione dell’indirizzo IP, vada presa in considerazione la convergenza degli ulteriori indizi raccolti, risultando, quindi, necessaria la sussistenza di un complesso di elementi tra cui la provenienza del post dal profilo che indichi il nome dell’imputato,  l’assenza di segnalazioni circa l’uso improprio del medesimo profilo (a maggior ragione in seguito alla venuta a conoscenza del contenuto offensivo delle espressioni diffuse) o il tentativo di cancellazione delle espressioni dallo stesso non riconosciute come proprie.

In conclusione, se la natura di mezzo di diffusione di informazioni potenzialmente diffamatorie presso un pubblico la cui ampiezza non è possibile controllare configura, in caso di utilizzo improprio, una fattispecie dai risvolti penali, è riconosciuta all’utente dei social network ampia ed esplicita protezione a fronte di attribuzioni imprecise non puntualmente tracciabili o di utilizzi fraudolenti non autorizzati del proprio profilo social da parte di terzi.

Di Raffaele Vitolo

of counsel Montella Law